Cassazione civile Sez. III sentenza n. 724 del 18 marzo 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

Secondo la disciplina positiva, la clausola penale si collega necessariamente alla duplice ipotesi dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento sul presupposto che l'uno e l'altro siano imputabili all'obbligato. Pertanto, tale disciplina č inapplicabile, qualora le parti abbiano contrattualmente previsto la facoltā dell'obbligato di prorogare il termine di adempimento della prestazione, pattuendo un compenso fisso per ogni giorno di proroga.

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