Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7390 del 12 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il sequestro di persona, inteso nel senso di una limitazione della libertà di movimento, può essere assunto quale circostanza aggravante della rapina quando la privazione della libertà è limitata allo stretto necessario per la consumazione del delitto di rapina, ma se si protrae dopo tale consumazione al fine di consentire ai rapinatori un allontanamento più agevole, si ha concorso dei due reati.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.