Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5504 del 18 maggio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estorsione, l'aggravante delle più persone riunite nel commettere la violenza e/o la minaccia — elementi costitutivi di tale delitto — si giustifica per la maggiore idoneità dell'azione a produrre più gravi effetti fisici e/o psicologici in danno del soggetto passivo, di cui tendono ad elidere o diminuire la capacità di resistere. Per quanto riguarda la minaccia telefonica — a parte il caso in cui le minacce siano reiterate e provenienti da persone diverse — l'aggravante sussiste ogniqualvolta il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che essa provenga non solo dal singolo che la profferisce, ma che costui manifesti le comuni, perverse, intenzioni di più persone di cui si faccia portavoce. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha altresì precisato che l'aggravante attiene anche al reato tentato).

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