Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16094 del 5 dicembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall'art. 605 c.p. è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona e cioè della libertà di scelta del luogo ove restare o muoversi nello spazio, a nulla rilevando la durata della privazione della libertà che può essere limitata ad un tempo anche breve. (Nella fattispecie è stato altresì ritenuto che: a) quando l'agente non solo priva il soggetto passivo della sua libertà personale ma gli impone di fare, tollerare o omettere qualcosa, il reato di sequestro di persona può concorrere con quello di violenza privata, essendo diversi i beni giuridici offesi e realizzandosi conseguentemente due diversi eventi; b) ove con la limitazione della libertà di locomozione si tenda a far valere arbitrariamente le proprie ragioni, si ha concorso dei due reati di sequestro di persona e di ragion fattasi).

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