Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13035 del 2 ottobre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, il concetto di rumore ha un valore naturalistico e non giuridico: non possono, insomma, considerarsi rumorosi un atto ovvero un'azione soltanto perché producono vibrazioni sonore, senza accertare, in ogni caso, se la frequenza o la potenza delle vibrazioni abbiano superato la soglia delle normale sopportabilità. (Nella specie la corte, dopo aver premesso che anche il rumore prodotto da un autobus può essere eccessivo ed integrare la contravvenzione de qua, ha annullato la decisione dei giudici di merito, ritenendo che sia indispensabile accertare il grado di rumorosità del veicolo al fine di stabilire se il livello sonoro non rientri nell'ambito dei rumori molesti connessi con la circolazione stradale vietati dall'art. 112 ovvero, addirittura, annoverabile nel tollerato contesto del traffico stradale).

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