Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8694 del 5 agosto 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esistenza di un'autorizzazione amministrativa a svolgere un'attivitą rumorosa non crea, a favore del beneficiario, un diritto oggettivo perfetto, perché l'esercizio dell'attivitą autorizzata deve pur sempre esplicarsi nell'ambito delle leggi e delle prescrizioni a tutela della quiete, le quali vietano di arrecare disturbo al riposo delle persone.

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