Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4702 del 14 aprile 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'estorsione commessa a mezzo telefono, poiché possa configurarsi l'aggravante delle pił persone riunite non basta che il telefonista ponga in essere la minaccia qualificandosi come emissario di una banda senza esserlo, ma occorre che egli sia l'effettivo portavoce di una decisione assunta collettivamente ed esprima la specifica volontą di pił partecipanti nel delitto.

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