Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2539 del 23 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La ragione d'essere dell'aggravante, di cui al combinato disposto artt. 629 cpv. e 628, terzo comma n. 1 c.p., risiede nella maggior forza coercitiva che indubbiamente esercita la minaccia allorché la stessa provenga non gią da un singolo soggetto, ma da pił persone, che agiscano unitamente tra loro. Ne consegue che l'azione intimidatrice congiunta assume rilievo ai fini della sussistenza dell'aggravante suddetta quante volte di tale maggior forza coercitiva il soggetto passivo assuma coscienza attraverso qualsiasi mezzo che valga a fargli percepire l'azione medesima, per cui detta aggravante sussiste quand'anche manchi, come nel caso di lettera o telefonata minatoria, un contatto diretto ed immediato con tutti i partecipanti dell'estorsione purché risulti provato che la vittima abbia avuto la netta e sicura sensazione della provenienza dell'azione costrittiva da parte di persone.

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