Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9454 del 1 settembre 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di estorsione si consuma con la consegna da parte della vittima della somma di denaro al richiedente. È irrilevante che l'autore dell'estorsione abbia mantenuto il possesso delle cose profitto di reato per un periodo anche estremamente breve e che le cose stesse siano state recuperate poco dopo per il predisposto intervento della polizia o di terzi. (Nella fattispecie è stato escluso che, pur essendo durato pochi istanti il possesso conseguito dal reo, fosse configurabile il tentativo, invece del reato consumato).

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