Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9364 del 24 agosto 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estorsione, la ratio dell'aggravante del numero delle persone di cui all'art. 629, secondo comma, c.p., si lega alla obiettiva pericolositą del fatto e alla maggiore efficacia intimidatrice della presenza di pił persone, ancorché la violenza o minaccia sia stata posta in essere da una sola persona. Ne consegue che — all'infuori di un concorso circoscritto alla fase di preparazione o ideazione del delitto, in cui sarą applicabile, ricorrendone gli estremi, la norma dell'art. 112, n. 1, c.p. (cinque o pił persone) — sussiste l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 629 c.p., anche nel caso di due o pił compartecipi.

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