Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5642 del 16 giugno 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento oggettivo del reato di sequestro di persona, che consiste nella privazione della libertā personale intesa come libertā di muoversi nello spazio, non č escluso dal fatto che il sequestro sia stato posto in opera di giorno, ed in luogo ove vi era movimento di persone. Infatti, perché l'elemento oggettivo si realizzi, č sufficiente l'esistenza di un qualsiasi ostacolo o impedimento che il soggetto passivo non sia in grado di vincere per riacquistare la sua piena libertā, a prescindere dalla maggiore o minore durata della privazione.

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