Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4717 del 4 giugno 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Si configura il delitto di sequestro di persona nel comportamento minaccioso dell'imputato, il quale, detenuto, consegua, in virtł di tale comportamento, l'effetto di privare un altro detenuto della libertą personale, intesa come libera scelta del luogo ove restare, al punto che la vittima lo segua rassegnata nella sua cella per essere sottoposto a vessazioni fisiche e morali. Infatti, l'elemento psicologico del delitto in esame consiste nella coscienza e volontą di infliggere alla vittima un'illegittima restrizione della sua libertą di muoversi nello spazio, anche se delimitato, e non viene richiesto alcun dolo specifico, essendo irrilevante il motivo o il fine ultimo dell'agente.

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