Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3651 del 12 maggio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel delitto di estorsione e in quello di rapina il dolo deve essere escluso e il fatto può essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni nell'ipotesi in cui l'autore della violenza o della minaccia abbia agito nella convinzione ragionevole, se pure eventualmente errata, della legittimità della propria pretesa. In tal caso, la possibilità del ricorso al giudice, ai fini della minore ipotesi delittuosa prevista dall'art. 393 c.p., deve esistere obiettivamente, in base all'ordinamento giuridico, e non può essere valutata solo con riguardo all'operazione soggettiva dell'agente; né rileva l'eventuale errore in cui quest'ultimo sia incorso trattandosi di errore avente ad oggetto una norma extrapenale che costituisce il presupposto del precetto penale — in esso inserendosi e completandolo — e che, quindi, non può valere come scusante.

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