Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2350 del 22 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di sequestro di persona č configurabile ogniqualvolta dalle modalitā con le quali il soggetto passivo č trattenuto nella disponibilitā fisica dell'agente possa dedursi un dissenso presunto dello stesso alla limitazione della sfera della sua libertā personale indipendentemente dalla possibilitā fisica che egli abbia di esprimere tale dissenso. Ne deriva che il delitto č realizzabile in danno sia dell'individuo sano, cosciente e capace di esprimere il proprio aperto dissenso, come dell'infante e del demente, del comatoso, del delirante, del dormiente e del paralitico, i quali, in quanto persone umane, devono vedere sempre e comunque garantita la libertā da misure coercitive sul corpo, indipendentemente dalla consapevolezza che possono avere di tali misure.

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