Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3718 del 20 aprile 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La distinzione tra il reato di sequestro di persona e quello di violenza privata consiste nel fatto che, mentre nella violenza privata la lesione della libertą concerne il costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa limitatamente ad un singolo e generico atto di autodeterminazione, nel sequestro di persona la limitazione alla libertą di agire si concreta nella privazione della libertą di locomozione o di movimento nello spazio o di libera scelta del luogo dove trattenersi.

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