Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2386 del 12 marzo 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento psicologico del delitto di danneggiamento si ravvisa nella coscienza e volontà di danneggiare e a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il fatto sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di provocare danno, bensì quale mezzo per conseguire uno scopo diverso. (Nella fattispecie si è ritenuto che esattamente la corte di merito abbia ravvisato il dolo eventuale del delitto di danneggiamento nel fatto di un imputato che, tentando di sfuggire in auto ai carabinieri, aveva danneggiato dei veicoli parcheggiati sulla pubblica via escludendo la colpa con previsione dell'evento configurabile quando l'evento si presenti come possibile e probabile, ma non sia dall'autore né voluto né considerato di sicuro accadimento).

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