Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4473 del 15 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di associazione in partecipazione agli utili dell'impresa o di uno o pił affari, il diritto di recesso deve riconoscersi a ciascuno dei contraenti ove manchi la previsione del termine di durata del rapporto, con la conseguenza che l'istituto del recesso unilaterale a norma del secondo comma dell'art. 1373 c.c. č applicabile sia al contratto sopra richiamato che ai rapporti di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite, che costituisce una figura particolare del contratto di cui all'art. 2549 c.c.

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