Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9075 del 31 ottobre 1983

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sequestro di persona, qualora la violenza fisica esercitata dall'agente sulla persona offesa rappresenti un elemento strumentalmente diretto ad attuare il fine che egli si sia prefisso (la privazione della libertā personale della vittima), il reato di violenza privata costituisce un elemento del delitto punito dall'art. 605 c.p., che rimane l'unico giuridicamente operante.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi di uso di violenza fisica e di privazione della libertā personale esercitati dall'agente nei confronti di un coabitante nello stesso stabile condominiale, autore di rumori molesti, al fine di determinarne la cessazione, sono ravvisabili le ipotesi delittuose di cui agli artt. 605 e 610 c.p. e non il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. (Nella specie č stato ritenuto che la violenza privata fosse elemento costitutivo del delitto di sequestro di persona).

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