Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2615 del 27 aprile 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Il «principio di esecuzione» del contratto — che l'art. 1373, primo comma, c.c. considera ostativo all'esercizio della facoltą di recesso attribuita ad uno dei contraenti — deve ravvisarsi nella consegna della cosa promessa in vendita in tempo posteriore alla stipulazione del preliminare, ancorché non prevista in contratto, e nel rilascio contestuale a detta stipulazione, in funzione del pattuito anticipato adempimento della prestazione del prezzo, di cambiali con scadenza fissata in momenti successivi alla stipulazione stessa, trattandosi di comportamenti di attuazione del contratto preliminare.

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