Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2625 del 26 aprile 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce «principio di esecuzione» del contratto preliminare di vendita ostativo, ai sensi dell'art. 1373, primo comma, c.c., all'esercizio del recesso, il versamento di parte del prezzo, anche se con cambiali emesse al momento della stipula, ma scadute e pagate in data successiva al preliminare ed anteriore all'esercizio del recesso, in quanto siffatto regolamento cambiario in luogo dell'immediato pagamento di quella parte del prezzo, dovendosi ritenere pro solvendo, determina l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria solo al momento dell'effettivo pagamento delle cambiali.

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