Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1101 del 4 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento deve intendersi impiegata per la sua intera entitą per assolvere la duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria di preventiva liquidazione del danno per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento. Pertanto il versamento di essa, costituendo principio di esecuzione del contratto, impedisce l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 del codice civile.

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