Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10625 del 11 novembre 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza privata quando l'agente non solo privi il soggetto passivo della sua libertą personale, ma gli imponga di fare, tollerare od omettere qualcosa. Diversi infatti sono i beni giuridici offesi e si realizzano, conseguentemente, due diversi eventi.

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