Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2019 del 1 marzo 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione di violenza o minaccia, tendente a realizzare il sequestro di persona che non raggiunga il risultato per difetto di apprezzabilità di durata temporale della privazione della libertà fisica del soggetto passivo, può far ravvisare il delitto di violenza privata di natura istantanea e con effetti solo eventualmente permanenti. Ovvero, la libertà personale, bene che l'art. 605 c.p., intende proteggere, è comprensiva della libertà morale, oggetto di tutela dell'art. 610 c.p., onde il tentativo di ledere la prima, se non coronato da pieno successo, può conseguire il risultato di ledere la seconda. (Nella specie l'imputato, nell'intento di conseguire una riconciliazione amorosa, aveva posto in essere atti di violenza diretti a spingere la donna nell'autovettura).

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