Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2465 del 20 febbraio 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Il bene giuridico della libertā personale, tutelato in via esclusiva dalla norma concernente il sequestro di persona, č leso da qualsiasi apprezzabile limitazione della libertā fisica intesa quale possibilitā di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno. E non ha nessun rilievo la circostanza che la vittima riesca successivamente a liberarsi o non faccia alcun tentativo per recuperare la propria libertā di movimento, quando a tal fine deve porre in essere mezzi straordinari e non prontamente attuabili. La nozione del reato non esige, infatti, che il soggetto passivo sia stato posto nell'impossibilitā assoluta di recuperare la libertā di movimento, essendo sufficiente che tale impossibilitā sia anche soltanto relativa. (Nella specie i soggetti passivi, tra cui tre vecchi ed una bambina di tre anni, erano stati, per circa dieci minuti, rinchiusi in un vano munito di finestra distante dal suolo circa tre metri ed č stata ritenuta la sussistenza del reato).

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