Cassazione penale Sez. V sentenza n. 157 del 5 febbraio 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il delitto di sequestro di persona non si richiede uno specifico dolo, ma č sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima illegittime restrizioni della sua libertą fisica, intesa come possibilitą di attuare liberamente ogni determinazione circa il modo di vivere nel cosiddetto «spazio vitale» di ognuno: libertą di movimento soprattutto, per la soddisfazione delle normali esigenze della vita quotidiana, per prendere aria, luce, contatto col mondo esterno e con le persone che possono interessare anche per semplice bisogno di comunicazione sociale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.