Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5579 del 22 marzo 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora l'avvocato sia sostituito in udienza da praticante non abilitato alla causa, in quanto di valore superiore ai limiti di cui all'art. 7 della l. n. 479 del 1999, l'invaliditā che ne deriva resta sanata se non sia fatta rilevare entro la prima istanza o difesa successiva, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., trattandosi di nullitā relativa che non incide sulla regolare costituzione in giudizio della parte.

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