Cassazione civile Sez. I sentenza n. 26193 del 19 dicembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula iuris" enunciata dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens", ovvero dichiarata costituzionalmente illegittima successivamente alla pronuncia rescindente, dovendo, in questo caso, farsi applicazione, rispetto ai fatti gią accertati nelle precedenti fasi del processo, del diritto sopravvenuto, che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio. Pertanto, ove l'espropriato contesti la quantificazione dell’indennitą di espropriazione operata dalla corte di appello con il criterio del valore agricolo medio (VAM), previsto dagli artt. 16 della l. n. 865 del 1971 e 5 bis, comma 4, della l. n. 359 del 1992 e dichiarato incostituzionale da Corte cost. n. 181 del 2011, la stima dell'indennitą deve essere effettuata utilizzandosi il criterio generale del valore venale pieno, tratto dall'art. 39 della l. n. 2359 del 1865, applicandosi la menzionata pronuncia di illegittimitą ai rapporti non ancora definitivamente esauriti.

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