Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 22484 del 4 novembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie assistenziali, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riferita al cd. requisito reddituale, pur non avendo valore probatorio, può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c.

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