Cassazione civile Sez. V sentenza n. 21819 del 28 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notifiche, l'erronea trascrizione dell'indirizzo del destinatario costituisce mero errore materiale, e non provoca l'inammissibilitą dell'atto (nella specie, il controricorso), ove la seconda notifica vada a buon fine e sia positivamente eseguita all'indirizzo esatto entro un termine ragionevole dalla prima.

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