Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2713 del 27 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo alla risoluzione del contratto per mutuo dissenso, l'obbligo di restituzione della somma ricevuta a titolo di anticipo del corrispettivo costituisce debito di valuta insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito a causa della indisponibilità della somma anticipata eventuali ulteriori danni e perciò anche quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria.

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