Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15772 del 29 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della decisione, il contenuto della contestazione della parte convenuta va desunto dalla comparsa di risposta ovvero dai successivi scritti difensivi, non essendo alla stessa precluso, allorché contesti la sussistenza dei fatti principali posti a fondamento della pretesa attorea, dedurne comunque l'infondatezza in via subordinata, senza che ciò implichi il loro riconoscimento.

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