Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9636 del 12 maggio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In presenza di norme che deve conoscere ed applicare in modo professionale, come quella sulla registrazione del contratto da parte della Corte dei conti, la P.A. che non informi il privato su quanto potrebbe determinare l'invaliditā o inefficacia del contratto risponde per "culpa in contrahendo", salva la prova concreta dell'irragionevolezza dell'altrui affidamento. Nell'accertare se il privato abbia confidato senza colpa nella validitā ed efficacia del contratto con la P.A., agli effetti dell'art. 1338 c.c., il giudice di merito deve verificare in concreto se la norma violata fosse conoscibile dal cittadino mediamente avveduto, tenuto conto dell'univocitā dell'interpretazione della norma stessa e della conoscibilitā delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invaliditā.

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