Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8695 del 29 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Il proprietario-locatore (o il suo avente causa) che non ha (pił) la custodia del bene pignorato non č legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (e, pertanto, gią inopponibile ai creditori e all'assegnatario). La titolaritą di tali azioni, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, non č, infatti, correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietą), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del giudice.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.