Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7914 del 17 aprile 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

La relazione di stima richiesta dall'art. 2343 cod. civ. per il conferimento di beni in natura in una societā di capitali non č necessaria qualora il loro trasferimento trovi causa in un atto di scissione parziale in favore di societā personale, non rilevando, in siffatta ipotesi, l'esigenza, tutelata da quella norma, di verificare l'effettiva esistenza della garanzia del capitale sociale indicato nelle societā di capitali destinatarie del predetto conferimento; in tal caso, pertanto, č sufficiente l'allegazione di una situazione patrimoniale delle societā partecipanti all'operazione redatta dagli amministratori nel rispetto delle norme sul bilancio di esercizio.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi di scissione societaria, la responsabilitā degli amministratori ex art. 2394 cod. civ. nei confronti dei creditori sociali non č predicabile per il solo verificarsi della conseguente diminuzione patrimoniale della societā scissa - in quanto la societā beneficiaria č solidalmente responsabile, ex art. 2504 decies, secondo comma, cod. civ. (ora art. 2506 quater, comma terzo - N.D.R.) - occorrendo, invece, dimostrare la sussistenza di un danno effettivamente subito dai creditori sociali per effetto di tale operazione.

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