Cassazione civile Sez. II sentenza n. 645 del 17 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di divisione ereditaria ed in ipotesi di collazione di immobili per imputazione, ai fini della determinazione delle quote spettanti a ciascuno degli eredi, il valore dei beni donati dal de cuius dev'essere calcolato con riferimento alla sua consistenza al momento dell'apertura della successione e avuto riguardo a tutte le potenzialitą economiche dei beni stessi. In esse va compreso per intero il contributo di ricostruzione di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, se il corrispondente diritto č maturato al tempo dell'apertura della successione, trattandosi di un utile oggettivo connesso al bene, comunque sia stato erogato, per la prima casa o per altre unitą abitative.

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