Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2865 del 13 febbraio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Il locatore che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto di locazione, da individuare nella mancata percezione dei canoni di locazione concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore. L'ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito che terrą conto di tutte le circostanze del caso concreto.

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