Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2656 del 11 febbraio 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

Il ricorso all'analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente fatto ricorso all'analogia, avendo applicato i principi codicistici in tema di distanze nelle costruzioni in una materia, come quella delle costruzioni a confine della sede stradale, che è speciale ed esaustivamente disciplinata dal codice della strada).

(massima n. 2)

La nozione di ricostruzione, ai fini della salvaguardia delle fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati e delle distanze delle costruzioni dal confine stradale, non deve essere tratta, analogicamente, dalla normativa del codice civile in tema di distanze, dettata a tutela della proprietà nei rapporti di vicinato, bensì dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione, le cui disposizioni mirano ad assicurare l’incolumità dei conducenti dei veicoli e della popolazione residente vicino alle strade. Ne consegue che, ai predetti fini, rientrano nella citata nozione non solo gli interventi di demolizione seguiti dalla realizzazione di un’opera diversa, cioè difforme, per volumetria e sagoma, da quella preesistente, ma anche quelli attuati mediante demolizione e successiva fedele riproduzione del fabbricato originario, determinando anche questi ultimi l’obiettivo insorgere o risorgere proprio di quel pericolo che la normativa stradale ha inteso evitare.

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