Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 24421 del 1 dicembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'interpretazione del contratto l'art. 1362 c.c. impone di compiere l'esegesi del testo, ricostruire in base ad essa l'intenzione degli stipulanti e verificare se l'ipotesi di comune intenzione ricostruita sia coerente con le restanti parti del contratto e con la condotta, anche esecutiva, dei contraenti, sicché non si esclude che debba essere indagato il significato proprio delle parole, imponendosi esclusivamente di negare valore al brocardo "in claris non fit interpretatio". (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione con cui la corte territoriale, davanti alla quale era stato impugnato un recesso datoriale per inidoneitą alle mansioni di un giornalista tenuto a redigere articoli su prove di auto e motoveicoli, aveva individuato il nucleo caratterizzante la prestazione nell'espletamento delle prove su strada dei mezzi, trascurando l'impegno, rilevante anche ai fini del cd. "repechage", a redigere almeno un articolo o servizio settimanale).

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