Cassazione civile Sez. VI-3 sentenza n. 21914 del 27 ottobre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialitā rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o venga invocata l'autoritā di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., si determina la necessitā di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell'ambito del rito sommario, č illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c.

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