Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20124 del 7 ottobre 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di appello, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa.

(massima n. 2)

L'applicazione al giudizio di appello della disciplina di cui all'art. 281-sexies c.p.c. è stata prevista dall'art. 352, comma 6, c.p.c., come novellato dall'art. 27 della legge 12 novembre 2011 n. 183, con decorrenza 1° febbraio 2012, sicché, in difetto di ulteriori specificazioni da parte della norma novellatrice, la disposizione "de qua" trova applicazione a tutti i giudizi di appello pendenti alla suddetta data.

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