Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2415 del 12 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'interpretazione del contratto, la parte che denunci in cassazione l'erronea determinazione, in sede di merito, della volontà negoziale è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà contrattuale — che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito — è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica.

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