Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19300 del 29 settembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rapporto di agenzia, la violazione, da parte del preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede č idonea a giustificare, in base alla gravitā delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa, sicché, in caso di recesso, l'agente ha diritto all'indennitā prevista dall'art. 1751 c.c. ove abbia specificamente allegato e dedotto la concreta violazione degli obblighi a carico del preponente, dovendosi comunque escludere che quest'ultimo sia tenuto alla conservazione dei contratti procurati a garanzia dell'interesse (e dell'immagine) di colui che abbia concorso a procurarli, attesa l'assenza, a differenza di quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato, di un obbligo di protezione della professionalitā dell'agente.

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