Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11193 del 17 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione del contratto, alla Corte di cassazione č affidato il compito di verificare che non sussista un vizio di attivitą del giudice del merito, rilevabile solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimitą, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o pił interpretazioni (plausibili), non č consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimitą del fatto che sia stata privilegiata l'altra.

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