Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12409 del 23 agosto 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In ragione del limite del sindacato della Corte di Cassazione — cui non è consentita l'interpretazione diretta di disposizioni di natura contrattuale, ancorché interessanti, come quelle collettive, un notevole numero di destinatari, — è «fisiologico» che due opposte interpretazioni di giudici di merito di una medesima disposizione collettiva (nella specie, artt. 46, 47 e 53 del C.C.N.L. dei dipendenti delle Poste Italiane SpA) siano entrambe convalidate o censurate dalla S.C., a seconda del superamento o no del controllo (a questa attribuito) limitato alla verifica della correttezza della motivazione e del rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.

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