Cassazione civile Sez. VI-2 sentenza n. 18286 del 17 settembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di cause connesse pendenti innanzi al medesimo giudice, questi non può disporre la sospensione ex art. 295 c.c. ma deve verificare se i giudizi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, sì da renderne impossibile la riunione (come nel caso, ad esempio, in cui una causa sia già rimessa in decisione e l'altra ancora in trattazione o in fase istruttoria), ovvero se sia ancora realizzabile la riunione ritardando il procedere dell'uno in attesa della maturazione della fase istruttoria anche per l'altro.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.