Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17312 del 31 agosto 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

La declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autoritą di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio.

(massima n. 2)

In tema di opposizione all'esecuzione fondata su titolo locatizio, non si applica il rito previsto dall'art. 618 bis c.p.c. quando l'opposizione sia introdotta ad esecuzione gią iniziata, restando ferma la competenza e il rito deformalizzato della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, con conseguente inapplicabilitą, in tale fase, dei termini perentori o delle decadenze previste per la proposizione di domande riconvenzionali.

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