Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1082 del 4 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione del contratto anche nel caso di formale riproduzione nelle relative clausole di obblighi già nascenti dalla legge o il richiamo espresso di norme di legge comunque integrative della disciplina negoziale l'interprete deve accertare, in base ai criteri legali di ermeneutica, l'effettiva portata del rinvio o del richiamo, atteso che questo, come può avere valore di pura clausola di stile, così può assumere, per volontà delle parti, un particolare significato, che nelle concrete circostanze sia tale da trascendere il limite del dato legale recepito.

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