Cassazione civile Sez. VI-3 sentenza n. 15603 del 24 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., č necessario che vi sia un rapporto di dipendenza tra i due giudizi, tale per cui la definizione della lite pregiudicata deve attendere il giudizio sull'elemento di connessione tra le situazioni giuridiche controverse collegate. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha disposto la prosecuzione di un giudizio di risarcimento dei danni per responsabilitā professionale di un legale facoltativamente sospeso in attesa dell'esito del giudizio di impugnazione, che concerneva una causa per la riscossione di crediti da forniture, nel cui ambito il legale aveva asseritamente compiuto "scelte processuali non corrette").

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