Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12606 del 18 giugno 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di appello, quando il giudizio di primo grado venga definito sulla base di una motivazione idonea a sorreggere la decisione, l'appellante, che postuli l'erroneità in fatto e in diritto della decisione, senza però farsi carico di criticare la motivazione nella parte idonea a reggere il "decisum", incorre nel fenomeno della acquiescenza tacita, ponendo in essere un atto incompatibile con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione. (Nella specie, gli attori - soccombenti in un giudizio risarcitorio promosso nei confronti di un professionista, cui attribuivano la responsabilità dell'aver predisposto una relazione tecnica erronea, così inducendoli a promuovere verso terzi una domanda petitoria poi rivelatasi infondata - avevano criticato, nell'appello, la sentenza sotto vari profili, ma non la motivazione con cui il giudice di prime cure affermava l'insussistenza del nesso causale tra la erroneità della relazione tecnica e l'azione petitoria introdotta contro i terzi).

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