Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10658 del 22 maggio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitą dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. trova applicazione esclusivamente quando siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione dell'edificio o di una parte di esso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un immobile preesistente, anche se destinate per loro natura a lunga durata.

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